Negli uffici della Congregazione per la Dottrina della Fede (nota in passato
come Sacra Congregazione della Romana e Universale Inquisizione) l' allora cardinale
Ratzinger, insieme a Tarcisio Bertone, scrive questa lettera nella tranquillità che piu'
si addice ai "segreti di stato".
In questa lettera si ha la conferma che Joseph Ratzinger era a conoscenza del documento
noto con il nome di "Crimen Solicitationis", risalente agli anni '60, dove si
imponeva il piu' assoluto segreto sui casi di abuso sessuale da parte di prelati e si
legge anche che le disposizioni di quel vecchio documento sono valide anche per i casi di
pedofilia.
Le istituzioni europee hanno iniziato finalmente ad aprire gli occhi e a frugare negli
archivi dello Stato Pontificio soprattutto dopo che le famiglie delle vittime del clero
pedofilo hanno trovato il coraggio di unirsi e di denunciare apertamente questi crimini,
episodi che hanno portato grossi problemi, soprattutto nella diocesi di Boston.
Questa lettera sta rischiando di far piombare un mare di accuse sullo stato piu' potente
del mondo, sotto l' assordante silenzio della stampa italiana.
Lettera della
Congregazione per la Dottrina della Fede sui più gravi delitti contro i costumi e contro
i sacramenti
Al fine di applicare la legge ecclesiastica che, all'articolo 52 della Costituzione
apostolica della Curia romana, recita: "la Congregazione per la Dottrina della Fede
riconosce i delitti contro la fede nonché i delitti più gravi contro i costumi commessi
nella celebrazione dei sacramenti che siano stati denunciati ad essa, e, laddove sia
necessario, procede a individuare o a imporre le sanzioni canoniche, sia proprie sia
comuni, a norma di diritto" (1), era necessario in primo luogo definire il modo di
procedere circa i delitti contro la fede: cosa che è stata compiuta attraverso le norme,
il cui titolo è "Agendi ratio in doctrinarum esamine", ratificate e confermate
dal sommo pontefice Giovanni Paolo II e insieme agli articoli 28-29 approvate in forma
specifica (2).
All'incirca nello stesso momento la Congregazione per la Dottrina della Fede, per mezzo di
una Commissione ad hoc, si accingeva ad un accurato studio dei canoni sia del Codice di
diritto canonico sia del Codice dei canoni delle Chiese orientali, allo scopo di
determinare "delitti più gravi contro i costumi nella celebrazione dei
sacramenti", anche per perfezionare le norme processuali speciali "per
individuare o imporre le sanzioni canoniche", poiché, essendo ancora in vigore
l'Istruzione "Crimen sollicitationis", pubblicata dalla Suprema Sacra
Congregazione del Santo Uffizio il 16 marzo 1962, occorreva che venisse riconosciuta nei
nuovi codici canonici promulgati (3).
Esaminati attentamente i suggerimenti e fatte le opportune consultazioni, l'opera della
Commissione infine è giunta a conclusione; i padri della Congregazione per la Dottrina
della Fede l'hanno esaminata ancora più attentamente, sottoponendo al Sommo Pontefice le
conclusioni circa la determinazione dei delitti più gravi e il modo di procedere alla
individuazione o alla comminazione delle sanzioni, ferma restando la competenza esclusiva
del tribunale apostolico della stessa Congregazione in questo campo. Tutto ciò è stato
approvato, confermato e promulgato dal Sommo pontefice con la lettera apostolica data come
motu proprio, che inizia con le parole Sacramentorum sanctitatis tutela.
I delitti più gravi nella celebrazione dei sacramenti e contro i costumi riservati alla
Congregazione per la Dottrina della Fede, sono:
- i delitti contro la santità dell'augustissimo sacrificio e sacramento dell'eucaristia,
cioè:
1) la sottrazione o la conservazione a scopo sacrilego o lo svilimento delle specie
consacrate (4);
2) l'attentato all'azione liturgica del sacrificio eucaristico o la sua simulazione (5);
3) la concelebrazione vietata del sacrificio eucaristico con ministri di comunità
ecclesiali che non hanno la successione apostolica né riconoscono la dignità
sacramentale dell'ordinazione sacerdotale (6);
4) la consacrazione a fini sacrileghi di una materia senza l'altra nella celebrazione
eucaristica, o anche dell'una e dell'altra fuori della celebrazione eucaristica (7);
- i delitti contro la santità del sacramento della penitenza, cioè:
1) l' assoluzione del complice nel peccato contro il sesto precetto del Decalogo (8);
2) l' adescamento, nell'atto o in occasione o con il pretesto della confessione, al
peccato contro il sesto precetto del Decalogo, quando riguarda lo stesso confessore (9);
3) violazione diretta del sigillo sacramentale (10).
- delitti contro i costumi, cioè: delitto contro il sesto precetto del Decalogo commesso
da un chierico con un minore di diciotto anni.
Soltanto i delitti che vengono indicati sopra con definizione propria sono riservati al
tribunale apostolico della Congregazione per la Dottrina della Fede.
Ogniqualvolta un ordinario o superiore gerarchico abbia notizia almeno verosimile di un
delitto riservato, compiute le previe indagini, la renda nota alla Congregazione per la
Dottrina della Fede che, se non avoca a sé la causa per circostanze particolari, ordina
all'Ordinario o al superiore gerarchico di procedere ai passi successivi tramite il
proprio tribunale trasmettendo le norme opportune; il diritto d'appello contro la sentenza
di primo grado, sia da parte del reo sia del suo difensore sia da parte del promotore di
giustizia, può essere rivolto validamente e unicamente al supremo tribunale della stessa
Congregazione.
È da sottolineare che l'azione criminale riguardante delitti riservati alla Congregazione
per la Dottrina della Fede di regola viene estinta in un decennio (11). La prescrizione
decorre secondo la norma del diritto universale e comune (12); tuttavia nel caso di un
delitto perpetrato a danno di un minore da parte di un prete, la prescrizione inizia a
decorrere dal giorno in cui il minore compie il diciottesimo anno d'età.
Nei tribunali costituiti presso gli Ordinari o superiori gerarchici, proprio per queste
cause possono svolgere validamente le funzioni di giudici, di promotori di giustizia, di
notaio e di difensore soltanto i sacerdoti. Conclusa in qualsiasi modo l'istanza in
tribunale, tutti gli atti della causa devono essere trasmessi d'ufficio e quanto prima
alla Congregazione per la Dottrina della Fede.
I tribunali di tutta la Chiesa latina e delle Chiese cattoliche orientali sono tenuti ad
osservare, rispettivamente, i canoni relativi ai delitti e alle pene nonché al processo
penale di entrambi i codici unitamente alle norme speciali della Congregazione per la
Dottrina della Fede da trasmettere per ogni singolo caso e da mettere in esecuzione in
ogni loro parte.
Cause di questo tipo sono soggette al segreto pontificio.
Con questa lettera, inviata su mandato del sommo pontefice a tutti i vescovi della Chiesa
cattolica, ai superiori generali degli Istituti religiosi clericali di diritto pontificio
e delle società di vita apostolica clericali di diritto pontificio e agli altri Ordinari
e superiori gerarchici interessati, ci si augura che non solo si evitino del tutto i
delitti più gravi, ma soprattutto che sia esercitata dagli Ordinari e dai superiori
gerarchici una sollecita cura pastorale in vista del conseguimento della santità dei
sacerdoti e dei fedeli anche in forza delle necessarie sanzioni.
Roma, dagli Uffici della Congregazione per la Dottrina della Fede, 18 Maggio 2001.
Cardinale Joseph Ratzinger
Prefetto
Arcivescovo Tarcisio Bertone,
Segretario
Note
(1) Giovanni Paolo II, Costituzione Apostolica Pastor bonus, Curia Romana, 28 giugno 1988,
art. 52, in AAS 80 (1988) 874.
(2) Congregazione per la Dottrina della Fede, Agendi ratio in doctrinarum examine, 29
giugno 1997, in AAS 89 (1997) 830-835.
(3) Suprema Sacra Congregazione del Sant'Uffizio, Istruzione Crimen sollicitationis, a
tutti i Patriarchi, gli Arcivescovi, i Vescovi e Ordinari di altre sedi "anche di
Rito Orientale": il modo di procedere nelle cause di sollecitazione, 16 marzo 1962,
Editrice Poliglotta Vaticana MCMLXII.
(4) Cfr Codice di Diritto Canonico, can. 1367; Codice dei Canoni delle Chiese Orientali,
can. 1442. Cfr anche Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi,
Risposta ad un dubbio proposto, 4 giugno 1999.
(5) Cfr Codice di Diritto Canonico, can. 1378 § 2 n. 1 e 1379; Codice dei Canoni delle
Chiese Orientali can. 1443.
(6) Cfr Codice di Diritto Canonico, can. 908 e 1365; Codice dei Canoni delle Chiese
Orientali, can. 702 e 1440.
(7) Cfr Codice di Diritto Canonico, can. 927.
(8) Cfr Codice di Diritto Canonico, can. 1378 § 1; Codice dei Canoni delle Chiese
Orientali, can. 1457.
(9) Cfr Codice di Diritto Canonico, can. 1387; Codice dei Canoni delle Chiese Orientali,
can. 1458.
(10) Cfr Codice di Diritto Canonico, can. 1388 § 1; Codice dei Canoni delle Chiese
Orientali, can. 1456 § 1.
(11) Cfr Codice di Diritto Canonico, can. 1362 § 1 n. 1; Codice dei Canoni delle Chiese
Orientali, can. 1152 § 2 n. 1.
(12) Cfr Codice di Diritto Canonico, can. 1362 § 2; Codice dei Canoni delle Chiese
Orientali, can. 1152 § 3.
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